Il Servizio smaltimento toner è un servizio a pagamento di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi denominati “ consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica”. Il Servizio è rivolto a tutte le aziende, società, uffici aventi partita iva.
Il costo è variabile e viene personalizzato in base alle peculiarità dell'utente richiedente. E' possibile richiedere un preventivo ad hoc contattandoci allo 0286462984. Tutte le partite IVA devono smaltire i toner,le cartucce e i nastri delle stampanti a norma di legge . Le sanzioni partono da 2500 euro con implicazioni penali per l’amministratore ?
Per fare un po' di chiarezza riassumiamo brevemente quanto previsto dal Decreto Ronchi:
I rifiuti d’ufficio (quali toner, cartucce e nastri) sono classificati tra i rifiuti non pericolosi, ma non assimilabili ai rifiuti urbani (identificati con i codici CER 08.03.18 tipologia rifiuto 13.20). Tali rifiuti devono essere trattati da operatori espressamente autorizzati, sia al trasporto, sia alla gestione degli stessi.
Lo stesso detentore del rifiuto non è autorizzato al trasporto. (Art.51 del D.Lgs.05.02.97 n.22 stabilisce che chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione e iscrizione, è punito con la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno,o un’ammenda da €.2582.29 a €.25822,85.)
Tutte le Aziende che hanno in carico questi rifiuti (prova le fatture d’acquisto), devo smaltirli a norma di legge, tramite aziende autorizzate, che rilasciano un documento che ne comprova il corretto smaltimento (detto F.I.R. Formulario Identificazione Rifiuto).
L’Azienda ha l’obbligo di conservare i Formulari per 5 anni.
(Nell’ Art. 258 comma 4 ,5, sono previste sanzioni amministrative e penali per il trasporto con formulario mancante, incompleto o inesatto, e omessa conservazione del formulario)
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore secondo il principio “chi inquina paga” (Art.10 D.Lgs 05.02.97)
Entro 12 mesi, ogni Azienda è obbligata a conferire i propri rifiuti ad un’Azienda autorizzata, indipendentemente dalla quantità accumulata. (Art.183 D.Lgs.152/06 Deposito temporaneo)